Statuto e Regolamento

CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE VALTELLINESE DI SONDRIO

STATUTO

STATUTO APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 09 10 2020

PREAMBOLO

Nel 1872, in Sondrio, su iniziativa di Luigi Torelli, venne fondata la “Sede Affigliata di Sondrio (Valtellina) del Club Alpino Italiano”, retta da uno Statuto composto da 20 articoli e pubblicato dalla Tipografia Brughera e Ardizzi di Sondrio nel 1873.

Negli anni successivi (non vi sono tracce documentali in proposito) la denominazione venne modificata in “Sezione Valtellinese del Club Alpino Italiano” e lo Statuto venne trasformato in “Regolamento Sezionale”.

La prima documentazione in proposito risale al 1922, allorché il Consiglio Direttivo della Sezione apportò delle modifiche al Regolamento allora vigente.

Da allora, e anche anteriormente, la Sezione è sempre stata retta da tale Regolamento che ha subito, nel corso degli anni, numerose modifiche, ultime delle quali quelle approvate dall’Assemblea Sezionale del 23 marzo 2012.

Il Consiglio Direttivo della Sezione, con delibera del 19 maggio 2015, ha deciso, adeguandosi alla realtà di quasi tutte le sezioni italiane del Club Alpino Italiano, di dotarsi di un proprio Statuto, ispirato allo Statuto Tipo Sezionale approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Sezionale.

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 Denominazione, sede e durata

  1. E’ costituita l’associazione denominata “Club Alpino Italiano – Sezione Valtellinese di Sondrio – Ente del Terzo Settore” con sigla “CAI – Sezione Valtellinese di Sondrio ETS”, struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti.
  2. La Sezione è soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che gli assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale Lombardia del Club Alpino Italiano e al Coordinamento delle Sezioni Valtellinesi.
  3. Ha sede in Sondrio e ha durata illimitata.

 Art. 2 Natura

  1. l’Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e persegue esclusivamente finalità di interesse generale per il raggiungimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettere e), f), i), k) t), w), y) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
  2. L’Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, improntata a principi di democraticità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto e al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 Scopi

  1. L’Associazione, che svolge la propria attività limitatamente all’ambito territoriale della Regione Lombardia, ha per scopo di promuovere e incrementare l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui si svolge l’attività sociale, la difesa dell’ambiente e l’educazione ai valori ambientali, naturali e umani.
  2. Per conseguire tali scopi, provvede:
    a) alla cura della sede sociale, della biblioteca, della cartografia e dell’archivio, con particolare riferimento all’”Archivio Fotografico Alfredo Corti”;
    b) alla costituzione di una dotazione di materiale alpinistico e speleologico;
    c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all’organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle a esse propedeutiche;
    d) alla cura della preparazione tecnica degli alpinisti, istituendo e diffondendo scuole di alpinismo, sci-alpinismo, sci di fondoescursionistico, alpinismo giovanile, speleologia, nonché di accompagnatori per lo svolgimento delle attività e corsi di escursionismo;
    e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di propri Soci come istruttori di alpinismo, sci-alpinismo, alpinismo giovanile, speleologia, nonché accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
    f) al tracciamento e alla manutenzione dei sentieri e di ogni altra opera alpina, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
    g) alla realizzazione e manutenzione dei rifugi e bivacchi di sua proprietà o affidati in gestione;
    h) alla promozione e organizzazione, anche in collaborazione con enti, associazioni e fondazioni locali, di iniziative scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
    i) alla promozione e organizzazione di attività di formazione e aggiornamento sui temi dell’educazione ambientale e di ogni altra iniziativa idonea alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente montano;
    l) alla pubblicazione del periodico sezionale denominato “Annuario”, riguardante l’attività sezionale, la cultura alpina e ambientale, l’esplorazione e l’avventura, e ad altre pubblicazioni su temi alpini e sulla storia della Sezione;
    m) all’organizzazione, anche in eventuale collaborazione con altre sezioni e sottosezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di tutte le attività sezionali;
    n) alla collaborazione con il CNSAS al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero delle vittime;
    o) al perseguimento delle altre finalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, nonché da altri regolamenti approvati dagli organi competenti, sempre nel rispetto delle regole del Bidecalogo.
  3. Per il perseguimento dell’oggetto sociale, l’Associazione si avvarrà dell’opera di volontari oltre che di altri Enti del Terzo Settore o di associazioni che agiscono comunque senza finalità dl lucro.
  4. Potrà inoltre, sulla base dei suoi scopi, partecipare a iniziative, analoghe nei contenuti, di altri Enti del Terzo Settore, Enti operanti senza finalità dl lucro, Cooperative Sociali, anche a carattere internazionale, nonché attraverso la partecipazione a reti associative ai sensi dell’art. 41 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
  5. L’Associazione potrà inoltre, sempre sulla base dei suoi scopi e nell’ambito delle proprie attività, cooperare con Enti Pubblici attraverso le forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e convenzione, ai sensi del titolo VII del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
  6. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione:
    – di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, quali, a titolo esemplificativo, ciclo-escursionismo, canyoning, bouldering, street climbing, arrampicata su ghiaccio, sci alpino e sci nordico;
    – di attività secondarie e strumentali che siano svolte entro i limiti di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dei decreti delegati.

 Art. 4 Locali della sede

  1. Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con quelle istituzionali.
  2. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 Soci

  1. Sono previste le seguenti categorie di soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani.
  2. Non sono ammesse altre categorie di soci.
  3. I soci sono tenuti al pagamento delle quote fissate annualmente per le singole categorie.
  4. I soci della Sezione appartenenti alle Sezioni Nazionali, in regime di doppia appartenenza, partecipano alle attività della Sezione con gli stessi diritti dei soci ordinari.

 Art. 6 Iscrizione

  1. L’iscrizione alla Sezione deve avvenire secondo le modalità previste dal Regolamento Sezionale.
  2. L’iscrizione di un nuovo Socio, purché avvenga entro il 31 ottobre, ha effetto dal principio dell’anno solare, senza peraltro diritto alle pubblicazioni arretrate.
  3. L’iscrizione effettuata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo.
  4. Con l’iscrizione il richiedente si impegna a osservare le norme dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, dello Statuto e del Regolamento Sezionale e del Bidecalogo.
  5. L’accettazione come Socio è comunicata all’interessato e annotata nel Libro Soci.

 Art. 7 Quota associativa

  1. Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:
    a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e della Sezione e il Bidecalogo, che gli vengono consegnati all’atto dell’iscrizione;
    b) la quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo;
    c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
    d) gli eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali, deliberati dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea.
  2. Le somme dovute di cui alle lettere b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.
  3. Il Socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell’associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni e perde tutti i diritti spettanti ai Soci.
  4. Si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l’anzianità di adesione, solo previo pagamento alla Sezione delle quote associative annuali pregresse e senza diritto alle pubblicazioni arretrate.

Art. 8 Diritti del Socio

  1. I Soci della Sezione hanno diritto:
    a) di partecipare alle Assemblee Sezionali e, se maggiorenni, con diritto di voto e con diritto a ricoprire cariche sociali se iscritti al CAI da almeno due anni compiuti;
    b) di ricevere le pubblicazioni sociali secondo le rispettive categorie e in conformità alle decisioni dei competenti organi sociali;
    c) di frequentare la sede sociale e di usare la biblioteca, i materiali e gli attrezzi in dotazione alla Sezione; il tutto secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo anche con appositi regolamenti;
    d) di partecipare alle manifestazioni indette dalla Sezione uniformandosi alle disposizioni relative;
    e) di usufruire dei rifugi della Sezione e di quelli della Sede Centrale e delle altre sezioni e sottosezioni a norma dei relativi regolamenti;
    f) di fregiarsi del distintivo sociale e di riceverne uno speciale se iscritti al CAI ininterrottamente da 25, 50, 60, 75 o 100 anni.

Art. 9Limiti ai Soci

  1. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione, se non da questa autorizzate.
  2. Non sono ammesse iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.
  3. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

 Art. 10 Trasferimento ad altra Sezione

  1. Il Socio è libero di trasferirsi ad altra Sezione, senza necessità di dare alcuna specifica comunicazione, ma con la semplice iscrizione alla nuova Sezione.

 Art. 11 Dimissioni

  1. Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento.
  2. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili e hanno effetto immediato, senza diritto alla restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 12 Perdita della qualità di Socio

  1. La qualità di Socio si perde:
    a) per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito;
    b) per morte;
    c) per dimissioni;
    d) per morosità;
    e) per provvedimento disciplinare.

Art. 13 Sanzioni disciplinari

  1. Il Consiglio Direttivo, con la procedura prevista dal Regolamento Disciplinare, può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano e alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento Disciplinare.

Art. 14 Ricorsi

  1. In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento Disciplinare, possono essere esperite le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari avanti al Collegio Regionale dei Probiviri e al Collegio Nazionale dei Probiviri, primo e secondo grado della giustizia interna.

TITOLO III

ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 15 Organi della Sezione

  1. Sono organi della Sezione:
    – l’Assemblea dei Soci;
    – il Consiglio Direttivo;
    – il Presidente;
    – il Segretario;
    – il Tesoriere;
    – il Collegio dei Revisori Legali.
  2. Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito e possono essere affidate solo a Soci iscritti alla Sezione da almeno due anni compiuti.
  3. Al Socio spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del suo incarico, debitamente documentate.
  4. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al Socio, al coniuge o al convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, a partire dal momento della sua designazione a una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Il medesimo principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.
  5. La Sezione è retta dalle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, amministrata dal Consiglio Direttivo e rappresentata dal Presidente, in conformità alle disposizioni del presente Statuto.
  6. Le deliberazioni degli Organi Sezionali sono vincolanti nei confronti dei Soci della Sezione.

 L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 16 Assemblea

  1. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e i dissenzienti.
  2. L’Assemblea:
    a) adotta lo Statuto e i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
    b) elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori Legali e i Delegati alle Assemblee del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento, escluso il voto per corrispondenza;
    c) delibera le quote associative e i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall’Assemblea dei Delegati;
    d) approva l’operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d’esercizio (preventivo e consuntivo) e la relazione del Presidente; delibera altresì sul bilancio sociale nei casi previsti dalla legge;
    e) delibera l’acquisto, l’alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
    f) delibera lo scioglimento della Sezione, stabilendone le modalità secondo quanto previsto dall’art. 46 del Regolamento Generale del CAI;
    g) delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto Sezionale in unica lettura;
    h) delibera su ogni altra questione contenuta nell’ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o proposta da almeno venti Soci aventi diritto al voto, da presentarsi al Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio per essere inserita all’ordine del giorno.

Art. 17 Convocazione

  1. L‘Assemblea dei Soci è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l’approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.
  2. L’Assemblea straordinaria è convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta del CDC, del CDR, del Collegio dei Revisori Legali della Sezione, oppure su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto, con l’indicazione degli argomenti da trattare, da presentarsi al Consiglio stesso, il quale, nella prima riunione utile, dovrà deliberare la data dell’Assemblea da tenersi entro i successivi sessanta giorni.
  3. L’Assemblea straordinaria esamina gli argomenti per la quale è stata convocata.
  4. La convocazione delle Assemblee viene fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, su deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l’ordine del giorno da spedire ai Soci, da esporre nella sede sociale e da inserire, per quanto possibile, nelle pubblicazioni sociali e nei giornali locali, il tutto almeno dieci giorni prima dell’Assemblea. Nel caso di elezioni a cariche sociali l’avviso deve portare il nome degli uscenti.
  5. L’avviso di cui al comma precedente può essere inviato tramite posta elettronica ai Soci che hanno sottoscritto la dichiarazione di accettazione di tale procedura. Sarà cura del Socio comunicare per iscritto alla Segreteria della Sezione ogni variazione.

 Art. 18 Partecipazione

  1. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari, in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in cui si tiene l’Assemblea; i soggetti privi di piena capacità di agire, ed in particolare i minorenni, dovranno essere rappresentati in Assemblea dai rispettivi rappresentanti legali.
  2. Ogni Socio ha diritto a un voto e non potrà disporre di più di una delega di altro Socio, che non sia componente del consiglio Direttivo, in qualunque votazione sociale, anche a scheda segreta. È escluso il voto per corrispondenza.
  3. L’elettorato passivo e il diritto di assumere incarichi nel Club alpino italiano compete ai soli soci maggiorenni, secondo l’ordinamento della struttura centrale e delle strutture territoriali.

Art. 19 Presidente e Segretario dell’Assemblea

  1. L’Assemblea nomina il suo Presidente, diverso da quello della Sezione, e tre Scrutatori.
  2. Il Presidente nominato sceglie il Segretario.
  3. Spetta agli Scrutatori la verifica dei poteri, della regolarità delle deleghe e in generale del diritto di partecipare all’Assemblea.
  4. Gli scrutini vengono effettuati durante l’Assemblea, per quanto possibile, oppure presso la sede sociale in seduta pubblica che deve essere fissata prima della chiusura dell’Assemblea.
  5. Il verbale dell’Assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario e gli scrutini anche dagli Scrutatori.

Art. 20 Deliberazioni

  1. Le deliberazioni delle Assemblee vengono prese per alzata di mano o per appello nominale ovvero per votazione segreta secondo le decisioni della maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto e sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo quella fissata per la prima, con qualunque numero di intervenuti.
  2. Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti, salvo diverse previsioni dello Statuto o del Regolamento. Sono esclusi dal computo i voti di astensione.
  3. L’Assemblea delibera esclusivamente sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
  4. Le elezioni alle cariche sociali avvengono con votazione libera e segreta.
  5. Il voto per la designazione e per l’elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l’elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l’elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta.
  6. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.
  7. In caso di parità di voti è eletto il Socio con più anzianità di iscrizione al CAI e, in caso di ulteriore parità, il Socio più giovane d’età.
  8. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.
  9. Le deliberazioni concernenti l’acquisto, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi, immobili e altre opere alpine devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto di voto.
  10. La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti degli associati.
  11. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.

 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 Composizione e durata

  1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da tredici Consiglieri.
  2. Alle riunioni devono essere invitati, con possibilità di intervenire, ma senza diritto di voto:
    a) i Presidenti delle Sottosezioni;
    b) i Delegati alle Assemblee del CAI;
    c) i Soci che fanno parte degli Organi Regionali (CDR) e Centrali (CDC e CC) del CAI;
    d) i componenti effettivi del Collegio dei Revisori Legali;
    e) il Presidente della Fondazione Luigi Bombardieri;
    f) i Presidenti dei Gruppi, delle Commissioni e delle Scuole, quando all’ordine del giorno vi siano argomenti di loro interesse.
  3. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.
  4. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione dopo le votazioni, elegge al proprio interno il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere.
  5. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e saranno rinnovati per un terzo ogni anno (4-4-5).
  6. Nessuno potrà essere eletto più di due volte consecutivamente.
  7. Il Socio eletto per due volte consecutive non potrà presentarsi quale candidato nell’anno successivo all’ultimo anno di carica.
  8. Nella votazione per l’elezione dei Consiglieri, ciascun Socio può esprimere un numero di preferenze non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere meno uno, cioè 3-3-4.

Art. 22 Funzioni

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione della Sezione e assolve alle seguenti funzioni:
    a) dirige la Sezione;
    b) promuove le iniziative e le manifestazioni sociali;
    c) amministra il patrimonio anche per gli atti di straordinaria amministrazione, salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto e nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI;
    d) promuove i rapporti con la Sede Centrale, le altre Sezioni del CAI e le associazioni con analoghe finalità;
    e) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
    f) approva la costituzione di nuove Sottosezioni con le modalità previste dal presente Statuto, dal Regolamento Sezionale e dalle norme generali del CAI;
    g) delibera la costituzione e lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l’attività;
    h) convoca le Assemblee e ne predispone l’ordine del giorno;
    i) propone all’Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
    l) redige il bilancio consuntivo e preventivo, sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea; cura altresì la predisposizione del bilancio sociale, ove ne sussistano i presupposti;
    m) presenta annualmente la relazione morale e finanziaria sull’attività svolta;
    n) redige, collaziona e riordina le modifiche dello Statuto della Sezione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    o) predispone e approva il Regolamento Sezionale e le sue modifiche;
    p) adotta gli atti e i provvedimenti secondo le direttive impartite dall’Assemblea dei Soci ed è responsabile dell’amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
    q) cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e l’osservanza di Statuti e Regolamenti del CAI Centrale, Sezionale e di quelli approvati dagli organi competenti;
    r) promuove e incentiva le pubblicazioni relative allo studio e alla conoscenza del territorio alpino, della sua cultura e della storia della Sezione;
    s) proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali, settantacinquennali e centenari.

Art. 23 Decadenza e scioglimento

  1. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non sono intervenuti a tre sedute consecutive del Consiglio.
  2. Qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, un Consigliere, gli subentrerà il primo dei non eletti nell’ultima Assemblea, che durerà in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito.
  3. Qualora venga a mancare più della metà dei componenti originari si dovrà convocare l’Assemblea per l’elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumeranno l’anzianità dei sostituiti.
  4. In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori Legali, entro quindici giorni, convoca l’Assemblea dei Soci – da tenersi nei successivi trenta giorni – per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 24 Convocazione

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da uno dei due Vice Presidenti o dal Consigliere anziano almeno una volta ogni due mesi. La convocazione, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora, deve essere inviata, preferibilmente via e-mail, almeno tre giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.
  2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato, con la medesima procedura, a richiesta di almeno quattro Consiglieri.
  3. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione dopo l’Assemblea dei Soci, può fissare il calendario delle riunioni per l’intera annata.
  4. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, debbono essere presiedute dal Presidente o da uno dei due Vice Presidenti.
  5. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
  6. All’insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare attività della Sezione che riguardi un componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il suo convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.
  7. I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un Consigliere all’uopo delegato, letti e approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci presso la Sede Sociale, previa richiesta al Presidente. Non possono essere rilasciate copie del verbale o di stralci dei singoli atti consultati, salvo nelle ipotesi e con le modalità previste dal Regolamento Sezionale.

IL PRESIDENTE

Art. 25 Requisiti e compiti del Presidente

  1. Il Presidente è il legale rappresentante della Sezione, deve aver maturato un’anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi ed è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva all’Assemblea dei Soci.
  2. Ha la firma sociale e può delegare i propri poteri a un componente del Consiglio con il consenso del Consiglio Direttivo.
  3. Al Presidente sono inoltre attribuite le seguenti funzioni:
    a) sottoscrivere la convocazione dell’Assemblea dei Soci;
    b) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
    c) firmare con il Tesoriere i bilanci;
    d) provvedere, coadiuvato dal Segretario, all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
    e) presentare all’Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell’esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
    f) in caso di urgenza, adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.
  4. Il Presidente non può durare in carica più di sei anni consecutivi e non potrà essere rieletto per almeno tre anni.

IL TESORIERE E IL SEGRETARIO

Art. 26 Compiti del Tesoriere

  1. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 27 Compiti del Segretario

  1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione, unitamente al Presidente, alle delibere e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI

Art. 28 Composizione, durata e compiti

  1. Il Collegio dei Revisori Legali è l’Organo di Controllo ed è costituito da tre componenti effettivi e da un supplente, scelti tra i Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi, ai quali si applica quanto disposto dall’art. 2399 Codice civile.
  2. Sono eletti dall’Assemblea dei Soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
  3. Nella votazione per l’elezione dei componenti il Collegio dei Revisori Legali, ciascun Socio può esprimere soltanto due preferenze.
  4. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi ragione, un componente del Collegio, gli subentra il componente supplente.
  5. Il Collegio dei Revisori Legali elegge tra i propri componenti il Presidente, il quale deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2397, secondo comma, Codice civile, e ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.
  6. I componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale, senza diritto di voto.
  7. Il Collegio dei Revisori Legali è l’organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione.
  8. L’incarico di componente del Collegio è incompatibile con la carica di Consigliere.
  9. È compito dei Revisori Legali:
    a) l’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all’Assemblea dei Soci;
    b) il controllo collegiale o individuale degli atti contabili della Sezione;
    c) la convocazione dell’Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo;
    d) la vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento.
    e) l’esercizio dei compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
    f) l’attestazione che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida richiamate dall’art. 14 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
  10. L’attività dei componenti dell’Organo di Controllo è essenzialmente gratuita.
  11. L’Organo di Controllo cura la tenuta del Libro delle relative adunanze, partecipa di diritto alle adunanze dell’Assemblea senza diritto di voto e a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
  12. I componenti del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO IV

I DELEGATI

Art. 29 Compiti ed elezione

  1. I Delegati della Sezione rappresentano, con il Presidente, la Sezione alle Assemblee dei Delegati.
  2. La carica di Delegato non è incompatibile con altre cariche sociali.
  3. I Delegati sono eletti annualmente dall’Assemblea dei Soci, nel numero che viene attribuito dalla Sede Centrale e sono rieleggibili.
  4. Nella votazione per l’elezione dei Delegati ciascun Socio può esprimere un numero di preferenze non superiore al numero dei Delegati da eleggere meno uno.
  5. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi ragione, un Delegato, si applicano le stesse regole previste per i Consiglieri sezionali.

TITOLO V

CARICHE SOCIALI

Art. 30 Condizioni di eleggibilità

  1. Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:
    a) siano iscritti all’associazione da almeno due anni;
    b) non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
    c) non abbiano interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale;
    d) siano persone dotate di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.
  2. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al Socio, al coniuge o al convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, a partire dal momento della sua designazione a una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.
  3. Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili a incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o territoriali.

Art. 31 Decadenza

  1. Qualora una delle cause di ineleggibilità di cui all’articolo precedente si verifichi successivamente all’elezione, l’interessato ha quindici giorni di tempo per rimuoverla.
  2. Ove non venga rimossa, il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza dalla carica o dall’incarico del Socio interessato, nella prima riunione utile successiva alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

TITOLO VI

GRUPPI-COMMISSIONI-SCUOLE

Art. 32 Gruppi

  1. La Sezione può, con deliberazione del Consiglio Direttivo, autorizzare la costituzione di gruppi di Soci aventi particolare autonomia dal punto di vista tecnico e organizzativo e, ove occorra, amministrativo, e ne determina la costituzione e il funzionamento in armonia con le disposizioni del presente Statuto.
  2. All’interno della Sezione possono altresì costituirsi gruppi di Soci, aventi particolari finalità, anche transitorie, senza la formalizzazione di apposita regolamentazione che disciplini la loro attività, ma previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
  3. I gruppi di cui al comma precedente godranno di autonomia organizzativa, ma non amministrativa ed economica. Non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all’attività del gruppo stesso.
  4. I presidenti e/o i coordinatori dei gruppi sezionali possono partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo della Sezione
  5. È vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

Art. 33 Commissioni

  1. Il Consiglio Direttivo può costituire commissioni, formate da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell’attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni e i poteri, eventualmente definiti in un Regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.
  2. Le commissioni dovranno essere costituite in linea con gli OTCO/OTTO esistenti e dovranno a essi rapportarsi per le problematiche di carattere tecnico.
  3. Il Consiglio Direttivo può costituire altresì organi aventi autonomia tecnico-organizzativa e amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli OTCO/OTTO di riferimento.

Art. 34 Scuole

  1. Il Consiglio Direttivo può costituire Scuole, Sezionali e Intersezionali, nell’ambito delle attività previste dalla Sezione, approvandone il relativo Regolamento, da redigersi in linea con il Regolamento Tipo approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo.

TITOLO VII

SOTTOSEZIONI

Art. 35 Costituzione

  1. Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni.
  2. La Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei Delegati elettivi alle Assemblee dei Delegati del CAI.
  3. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione.
  4. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall’ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.
  5. Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione, e che è soggetto all’approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.
  6. Non sono ammesse iniziative in nome della Sezione, ove non siano da questa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti, e non sono ammesse iniziative o attività di singoli Soci, in concorrenza con quelle ufficialmente programmate dalla Sezione, ovvero a discapito delle medesime.

TITOLO VIII

PATRIMONIO

Art. 36 Patrimonio

  1. Il patrimonio sociale è costituito:
    a) da beni mobili e immobili;
    b) da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
    c) da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati.
  2. Le entrate sociali sono costituite:
    a) dalle quote associative annuali;
    b) dai canoni dei rifugi e altri introiti derivanti dai beni sociali;
    c) dai contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici;
    d) da altre donazioni, proventi o lasciti.
  3. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione.
  4. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale, anche nel caso di suo scioglimento o liquidazione.
  5. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
  6. Non è ammessa la distribuzione ai Soci, anche parziale e in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione.

TITOLO IX

AMMINISTRAZIONE

Art. 37 Esercizio sociale

  1. L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre e gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
  2. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori Legali, deve essere presentato all’Assemblea dei Soci per l’approvazione.
  3. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
  4. Per ogni esercizio, sussistendone i presupposti di legge, viene altresì redatto il bilancio sociale ai sensi degli articoli 13 e 14 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dei regolamenti dallo stesso richiamati.
  5. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d’esercizio e, eventualmente, del bilancio sociale relativi all’esercizio precedente, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
  6. Entro il 31 marzo l’assemblea approva il bilancio d’esercizio e l’eventuale bilancio sociale.
  7. Il bilancio d’esercizio e l’eventuale bilancio sociale devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Il bilancio va altresì pubblicato sul sito Internet della Sezione.
  8. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
  9. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge e siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
  10. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
  11. Gli amministratori, i componenti dell’Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell’art. 15 del Decreto Legislativo, 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

 Art. 38 Scioglimento

  1. In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento delle Sottosezioni, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori Legali del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR lombardo.
  2. Dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR Lombardia.
  3. Ove ciò non avvenisse il patrimonio dovrà essere devoluto, previo parere dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad altri Enti del Terzo Settore o alla Fondazione Italia Sociale.
  4. In caso di scioglimento di una Sottosezione, le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio Regionale Lombardo dei Revisori Legali, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.
  5. I Soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.
  6. È escluso qualsiasi riparto di attività fra i Soci.

TITOLO X

CONTROVERSIE

Art. 39 Regole generali

  1. Ogni controversia di qualsiasi tipo, che dovesse sorgere all’interno della Sezione, non potrà essere sottoposta all’Autorità Giudiziaria, né al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al Sodalizio, se prima non verranno espletate tutte le procedure previste dal “Regolamento Disciplinare” e dal “Regolamento per la risoluzione delle controversie e l’impugnazione degli atti degli organi del Club Alpino Italiano”.
  2. Per quanto riguarda l’adozione di provvedimenti disciplinari, la competenza spetta al Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal “Regolamento Disciplinare”.
  3. I provvedimenti adottati possono essere impugnati in prima istanza avanti al Collegio Regionale dei Probiviri del CAI e in seconda istanza avanti al Collegio Nazionale dei Probiviri del CAI.
  4. Per quanto riguarda le controversie tra i Soci e fra Soci e gli organi territoriali, relative alla vita sociale, nonché l’impugnazione di atti, la competenza spetta in prima istanza al Collegio Regionale dei Probiviri e in seconda istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri, secondo le procedure previste dall’apposito Regolamento.

TITOLO XI

APPROVAZIONE E MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 40 Procedura

  1. Lo Statuto Sezionale deve essere adottato dall’Assemblea dei Soci, con le modalità di presenza e di maggioranze prescritte per le Assemblee ordinarie, e deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario della Sezione, in carica all’epoca della sua approvazione.
  2. Le proposte di modifica del presente Statuto dovranno essere presentate all’Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo per sua iniziativa o per domanda sottoscritta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.
  3. Il testo dello Statuto e le proposte di modifica devono essere portate a conoscenza dei Soci mediante affissione all’albo sezionale e pubblicazione sul sito internet della Sezione, per il periodo di almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea alla quale dovranno essere sottoposti, e saranno deliberati con la presenza e le maggioranze prescritte per le Assemblee ordinarie.
  4. Le modifiche allo Statuto adottate dall’Assemblea Sezionale devono essere inviate entro trenta giorni al Direttore Generale e al Comitato Direttivo Regionale.

 TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano

  1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in subordine, del Codice civile.

GLOSSARIO

CAI: Club Alpino Italiano

CC: Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo

CDC: Comitato Direttivo Centrale

CDR: Comitato Direttivo Regionale

CNSAS: Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

GR: Gruppo Regionale

OTCO: Organo Tecnico Centrale Operativo

OTTO: Organo Tecnico Territoriale Operativo

INDICE PER ARTICOLI E MATERIA

PREAMBOLO

 TITOLO I          – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1                   – Denominazione, sede e durata
Art. 2                   – Natura

                            – SCOPI E FUNZIONI

Art. 3                   – Scopi
Art. 4                   – Locali della sede

TITOLO II         – SOCI

Art. 5                   – Soci
Art. 6                   – Iscrizione
Art. 7                   – Quota associativa
Art. 8                   – Diritti del Socio
Art. 9                   – Limiti ai Soci
Art. 10                 – Trasferimento ad altra Sezione
Art. 11                 – Dimissioni
Art. 12                 – Perdita della qualità di Socio
Art. 13                 – Sanzioni disciplinari
Art. 14                 – Ricorsi

TITOLO III       – ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 15                 – Organi della Sezione

                            – L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 16                 – Assemblea
Art. 17                 – Convocazione
Art. 18                 – Partecipazione
Art. 19                 – Presidente e Segretario dell’Assemblea
Art. 20                 – Deliberazioni

                            – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21                 – Composizione e durata
Art. 22                 – Funzioni
Art. 23                 – Decadenza e scioglimento
Art. 24                 – Convocazione

                            – IL PRESIDENTE

Art. 25                 – Requisiti e compiti del Presidente

                            – IL TESORIERE E IL SEGRETARIO

Art. 26                 – Compiti del Tesoriere
Art. 27                 – Compiti del Segretario

                            – IL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI

Art. 28                 – Composizione, durata e compiti

TITOLO IV       – I DELEGATI

Art. 29                 – Compiti ed elezione

TITOLO V         – CARICHE SOCIALI

Art. 30                 – Condizioni di eleggibilità
Art. 31                 – Decadenza

TITOLO VI       – GRUPPI – COMMISSIONI – SCUOLE

Art. 32                 – Gruppi
Art. 33                 – Commissioni
Art. 34                 – Scuole

TITOLO VII      – SOTTOSEZIONI

Art. 35                 – Costituzione

TITOLO VIII    – PATRIMONIO

Art. 36                 – Patrimonio

TITOLO IX       – AMMINISTRAZIONE

Art. 37                 – Esercizio sociale
Art. 38                 – Scioglimento

TITOLO X         – CONTROVERSIE

Art. 39                 – Regole generali

TITOLO XI       – APPROVAZIONE E MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 40                 – Procedura

TITOLO XII      – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41                 – Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano

GLOSSARIO

 

INDICE GENERALE

PREAMBOLO

TITOLO I            – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
TITOLO II          – SOCI
TITOLO III         – ORGANI DELLA SEZIONE
TITOLO IV         – I DELEGATI
TITOLO V          – CARICHE SOCIALI
TITOLO VI         – GRUPPI – COMMISSIONI – SCUOLE
TITOLO VII       – SOTTOSEZIONI
TITOLO VIII      – PATRIMONIO
TITOLO IX         – AMMINISTRAZIONE
TITOLO X          – CONTROVERSIE
TITOLO XI         – APPROVAZIONE E MODIFICHE DELLO STATUTO
TITOLO XII       – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

GLOSSARIO

INDICE PER ARTICOLI E MATERIA

INDICE GENERALE

Lo Statuto è stato approvato dall’Assemblea dei Soci del CAI – Sezione Valtellinese di Sondrio -nella seduta del giorno 29 settembre 2017.

È stato approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo con atto n. 86 del 26 novembre 2017.

È entrato in vigore il 1° gennaio 2018

 

È stato modificato dall’Assemblea dei Soci del CAI – Sezione Valtellinese di Sondrio – nella seduta del giorno 9 ottobre 2020.

Le modifiche sono state approvate dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo con atto n. 74 del 21 novembre 2020.

Il testo modificato è entrato in vigore il 1° gennaio 2021

 

F.TO SCHENA ANGELO

F.TO GIULIO VITALI NOTAIO

 

REGOLAMENTO